Il Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010 ha recepito nella normativa nazionale le disposizioni della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamenti (PSD - Payment Service Directive).
SCOPO DELLA DIRETTIVA - Realizzare un mercato unico all'interno dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Area Economica Europea (Islanda, Liechtestein, Norvegia), di seguito chiamata “Area PSD”; - Offrire una maggiore trasparenza delle condizioni economiche; - Migliorare la tutela dei Clienti che utilizzano i servizi di pagamento; - Aumentare la concorrenza, nell’interesse dei Clienti, tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA La Direttiva si applica a tutte le operazioni di pagamento espresse in Euro e nelle altre divise presenti nell’Area PSD. Dal 1° marzo 2010 la Direttiva riguarda i Bonifici, i Pagamenti di Bollette, il Pagamento ICI allo sportello, le Carte di Debito e le Carte di Credito. Sono esclusi i pagamenti tramite assegni o cambiali e le operazioni effettuate fuori dall’Area PSD. Dal 5 luglio 2010 saranno sottoposti alle nuove regole gli Incassi Commerciali (RID, Ri.Ba, MAV, Bollettino bancario Freccia). Non è ancora stata stabilita la data entro la quale saranno introdotte variazioni per i pagamenti relativi alla PubblicaAmministrazione (F23, F24, Pensioni...).
PSD – COS’È CAMBIATO IL 1 MARZO 2010 Bonifici E’ obbligatorio utilizzare l’IBAN come “identificativo unico” per tutti gli ordini di bonifico. Non è più consentito disporre bonifici con una valuta di accredito al beneficiario che sia precedente alla data dell’ordine (antergata); inoltre, la valuta non può corrispondere ad un sabato, ad una domenica o ad un giorno festivo. Occorrerà quindi disporre per tempo gli ordini di pagamento. E’ possibile prenotare l’esecuzione di un bonifico in una data futura indicando come data esecuzione il giorno lavorativo precedente a quello in cui si vuole che il bonifico sia ricevuto dal beneficiario. Il pagamento di un bonifico a cliente di altra banca viene regolato il giorno lavorativo successivo. Non esiste più la valuta fissa al beneficiario, sostituita dalla data esecuzione (data in cui sarà eseguito il bonifico addebitando il conto dell’ordinante) e valuta banca beneficiaria (data in cui viene accreditata la banca del beneficiario). E’ stato introdotto un orario entro cui i bonifici devono pervenire alla banca (cut-off) per essere eseguiti nella stessa giornata di ricevimento dell’ordine. Banca Etica ha stabilito questo termine alle 14. Perciò viene garantita l’esecuzione in giornata solo per i bonifici pervenuti entro le 14, oltre tale orario i bonifici potranno venire lavorati il primo giorno lavorativo successivo. E’ possibile richiedere gratuitamente il Rendiconto Incassi e Pagamenti PSD. Carte Bancomat Al cliente che non vuole più la carta di pagamento e chiede il recesso dal contratto, non sarà addebitata alcuna spesa di estinzione e sarà rimborsata la quota di canone non goduto. La valuta di addebito dell’operazione corrisponde alla data in cui la banca registra contabilmente l’operazione e non più alla data in cui era stata eseguita. Le operazioni di blocco e sblocco diventano gratuite. Il cliente, rientrante nelle categorie dei consumatori o delle microimprese, può disconoscere un’operazione non autorizzata sulla sua carta fino a 13 mesi dall’addebito. E’ possibile richiedere gratuitamente il riepilogo di tutte le operazioni effettuate con la carta. Pos Gli addebiti relativi alle operazioni Pagobancomat (POS) e Bancomat (ATM) avranno valuta di addebito pari alla data di ricezione dell’addebito da parte della banca (non più data operazione). Per gli esercenti: nelle notifiche delle operazioni POS/Bancomat la descrizione contiene separatamente l’importo netto e le commissioni.
PSD – COSA CAMBIERÀ DAL 5 LUGLIO 2010
La parte relativa ai servizi di incasso (RID, Ri.Ba, MAV, RAV, Bollettino bancario Freccia) entrerà in vigore il 5 luglio 2010.
Di seguito, esaminiamo dunque le principali novita’.
GLI INCASSI: cosa cambia Il RID È possibile opporsi ad una richiesta errata di addebito sul proprio conto prima della scadenza Se si utilizzano il RID Ordinario o il RID Veloce, e da un controllo della fattura l’impresa debitrice si accorge che l’importo che deve essere addebitato non è corretto, ha tempo fino al giorno lavorativo che precede la data di scadenza per opporsi all’addebito sul proprio conto. Tuttavia, la Direttiva consente all’impresa debitrice e a quella beneficiaria di concordare la rinuncia al diritto di opposizione.
Tempi certi per richiedere il rimborso dopo l’addebito e maggiore flessibilità contrattuale Se un RID autorizzato è stato addebitato sul conto del debitore, ma l’importo non è corretto, quest’ultimo ha 8 settimane di tempo a partire dalla data di addebito del pagamento per chiederne il rimborso, che avverrà entro i dieci giorni lavorativi successivi. Tuttavia, l’impresa debitrice e l’impresa creditrice, incluse le “microimprese”, possono concordare, sul modulo RID, una delle seguenti alternative, a seconda del tipo di RID utilizzato. In caso di RID Ordinario, il debitore e il creditore possono concordare che la richiesta di rimborso sia effettuata: a) nello stesso giorno dell’addebito, b) entro i 5 giorni successivi alla data di addebito; in alternativa, il debitore può rinunciare al diritto di rimborso. In caso di RID Veloce, le imprese possono invece scegliere una delle seguenti opzioni: a) rimborso nello stesso giorno dell’addebito; b) rinuncia al diritto di rimborso. Se si tratta di operazioni non autorizzate, il debitore ha 13 mesi di tempo per richiedere il rimborso alla propria banca, che avverrà immediatamente
È possibile autorizzare un’operazione di addebito in conto con importo prefissato Sia nel RID Ordinario che nel RID Veloce, l’impresa beneficiaria e il debitore possono concordare, al momento dell’autorizzazione, operazioni di addebito in cui l’importo è prefissato. Se la banca del debitore riceve una disposizione di addebito RID con importo diverso da quello autorizzato, non eseguirà il pagamento.
Non è più possibile incassare disposizioni RID “scadute” L’impresa beneficiaria non può più disporre RID scaduti, da addebitare entro la cosiddetta “data limite di pagamento” e quindi incassare disposizioni di pagamento “scadute”, in quanto per effetto della Direttiva non è più ammessa la richiesta di un addebito sul conto del debitore con valuta antecedente la data di trasmissione dell’ordine.
La Ri.Ba.
Tempi di esecuzione più veloci L‘impresa debitrice deve eseguire il pagamento entro la data di scadenza poiché non è più prevista la “cosiddetta tenuta cassa di due giorni” che permetteva di pagare entro i due giorni successivi. L’impresa beneficiaria, disporrà della somma il giorno successivo alla data di scadenza della Ri.Ba.. Inoltre, il debitore riceverà l’avviso di pagamento con maggiore anticipo rispetto alla scadenza, e avrà più tempo per autorizzare il pagamento entro la scadenza convenuta. Conoscenza più rapida dell’esito Il beneficiario riceverà il messaggio di mancato pagamento al più tardi entro il secondo giorno successivo alla data di scadenza della Ri.Ba. Attenzione, dunque. Meglio muoversi per tempo e cercare di affrontare la situazione preparati.
Mav e Bollettini Freccia La valuta di addebito corrisponderà alla data operazione. Non saranno più ammessi gli addebiti sintetici con valuta media.
Insomma, sono tutti cambiamenti importanti che a mio parere favoriranno la trasparenza e il rapporto fra cliente e sistema bancario. Dunque una maggiore ottimizzazione del servizio bancario per chi lo eroga e per chi ne usufruisce con norme più chiare e consapevoli.